1. Chiunque intenda acquistare o accrescere la propria quota in una impresa strategica per l'economia nazionale quotata in borsa, superando la soglia del 2 per cento dell'intero capitale sociale, è tenuto a manifestare il proprio intendimento prima della sottoscrizione di azioni di tipo ordinario.
2. L'intendimento di cui al comma 1 è preventivamente comunicato alla Commissione
a) dei requisiti di idoneità e di indipendenza di comportamenti della persona fisica o giuridica che intenda acquistare o accrescere la propria quota in una impresa quotata in borsa superandone la soglia del 2 per cento dell'intero capitale sociale;
b) dei requisiti di onorabilità e, in generale, dell'effettiva sussistenza di condizioni idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza dell'operazione finanziaria e della struttura societaria utilizzata per il perfezionamento dell'operazione;
c) della verifica della provenienza lecita delle risorse che sono destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota di cui al comma 1.
4. Qualora la CONSOB o la Banca d'Italia, per i rispettivi settori di competenza, ravvisino gli estremi di operazioni che possano avere una rilevanza penale, informano prontamente l'autorità giudiziaria per la adozione dei provvedimenti più opportuni.