Art. 3.
(Nuove norme in materia di trasparenza).

      1. Chiunque intenda acquistare o accrescere la propria quota in una impresa strategica per l'economia nazionale quotata in borsa, superando la soglia del 2 per cento dell'intero capitale sociale, è tenuto a manifestare il proprio intendimento prima della sottoscrizione di azioni di tipo ordinario.
      2. L'intendimento di cui al comma 1 è preventivamente comunicato alla Commissione

 

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nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e alla Banca d'Italia che, sentite le Autorità indipendenti competenti per i settori in cui le imprese operano, esprimono parere obbligatorio e vincolante ai fini del perfezionamento della sottoscrizione delle azioni ordinarie delle imprese medesime.
      3. Il parere di cui al comma 2 è formulato sulla base:

          a) dei requisiti di idoneità e di indipendenza di comportamenti della persona fisica o giuridica che intenda acquistare o accrescere la propria quota in una impresa quotata in borsa superandone la soglia del 2 per cento dell'intero capitale sociale;

          b) dei requisiti di onorabilità e, in generale, dell'effettiva sussistenza di condizioni idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza dell'operazione finanziaria e della struttura societaria utilizzata per il perfezionamento dell'operazione;

          c) della verifica della provenienza lecita delle risorse che sono destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota di cui al comma 1.

      4. Qualora la CONSOB o la Banca d'Italia, per i rispettivi settori di competenza, ravvisino gli estremi di operazioni che possano avere una rilevanza penale, informano prontamente l'autorità giudiziaria per la adozione dei provvedimenti più opportuni.